Limite di deducibilità degli interessi
Il tasso medio ponderato sui prestiti alle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 25 comma (2) del Codice fiscale. Va abbinato per scadenza e per valuta.
Limite applicabile
8,32%
Ultimo valore pubblicato dalla Banca: giu 2026
- Interessi totali
- 75.000,00
- Deducibili
- 41.600,00
- Non deducibili
- 33.400,00
Abbina correttamente valuta e scadenza: un prestito in euro di tre anni si confronta con il tasso in valuta estera oltre 12 mesi, non con quello in lei. Il costo contabile degli interessi è rilevato per intero; solo l'eccedenza rispetto al limite viene ripresa nella dichiarazione come costo non deducibile. Si applica ai prestiti da persone fisiche e da società esterne al settore finanziario.
Prestito senza interessi o sotto mercato dal datore di lavoro
Il tasso di riferimento per il beneficio imponibile ai sensi dell'art. 19 lett. d) del Codice fiscale. È fisso per l'intero anno fiscale e deriva dal valore pubblicato dalla Banca Nazionale a novembre dell'anno precedente.
Tasso di riferimento applicabile
10%
Il tasso pubblicato dalla Banca per nov 2025 sulla categoria «prestiti oltre 12 mesi» era 9,85%, arrotondato per eccesso a 10%.
Beneficio imponibile
10.000,00 MDL
Differenza di 10,00 punti percentuali su 12 mesi. L'imposta sul reddito è trattenuta alla fonte.
La durata del prestito determina la categoria di scadenza usata (HG 697/2014): fino a 5 anni si confronta con il tasso sui prestiti oltre 12 mesi, oltre 5 anni con quello sui prestiti oltre 5 anni. Eccezione: i prestiti che banche e istituti di credito non bancari concedono ai propri dipendenti alle condizioni generali. Il reddito si determina mensilmente e si ricalcola sul saldo residuo dopo rimborsi parziali.